Ordine di
Chiesa
Articolo 1
Per il
mantenimento del buon ordine nella chiesa di Cristo è necessario che vi
siano: uffici, assemblee, supervisione di dottrina, sacramenti e
cerimonie, e disciplina Cristiana; delle quali materie i seguenti
articoli trattano in dovuto ordine.
I.
Degli Uffici
Articolo 2
Gli uffici
sono di tre tipi: dei ministri della Parola, degli anziani, e dei
diaconi.
Articolo 3
A nessuno,
che sia un professore di teologia, anziano o diacono, sarà permesso di
entrare nel ministero della Parola e dei sacramenti senza esservi stato
lecitamente chiamato. E quando qualcuno agisse contrariamente a ciò, e,
dopo esser stato frequentemente ammonito, non desistesse, la classe
giudicherà se debba essere dichiarato uno scismatico o debba essere
punito in qualche altro modo.
Articolo 4
La lecita
chiamata di coloro che non sono stati precedentemente in ufficio
consiste:
Primo, nell’ELEZIONE
da parte del concistoro e dei diaconi, dopo precedenti preghiere, con
dovuta osservanza delle regolazioni stabilite dal concistoro per questo
proposito, e dell’ordinanza ecclesiastica secondo la quale possono
essere chiamati al ministero della Parola per la prima volta soltanto
coloro che sono stati dichiarati eleggibili dalle chiese, secondo la
regola in questa materia, ed inoltre con l’avviso della classe o del
consigliere stabilito per questo proposito dalla classe;
Secondo, nell’ESAME
sia della dottrina che della vita, che sarà condotta dalla classe, alla
quale la chiamata deve essere sottoposta per approvazione, e che avrà
luogo in presenza di tre delegati del sinodo dalla classe più vicina;
Terzo, nell’APPROVAZIONE
da parte dei membri della chiesa chiamante, quando, il nome del ministro
essendo stato annunziato per due successive Domeniche, non sorge nessuna
obiezione; la quale approvazione, tuttavia, non è richiesta nel caso l’elezione
abbia luogo con la cooperazione della congregazione mediante la scelta
da una nominazione fatta in precedenza;
Infine, nella
pubblica ORDINAZIONE in presenza della congregazione, che avrà luogo
con appropriate stipulazioni ed interrogazioni, ammonizioni e preghiere
e l’imposizione delle mani del ministro officiante (e di altri
ministri che sono presenti) conformemente alla formula per quel
proposito.
Articolo 5
Ministri già
nel ministero della Parola, che sono chiamati ad un’altra
congregazione, saranno similmente chiamati nella predetta maniera dal
concistoro e dai diaconi, con osservanza delle regolazioni fatte per
questo proposito dal concistoro e delle ordinanze ecclesiastiche
generali riguardanti l’eleggibilità di coloro che hanno servito al di
fuori delle Chiese Protestanti Riformate e la ripetuta chiamata dello
stesso ministro durante la medesima vacanza; inoltre, con l’avviso
della classe o del consigliere stabilito dalla classe, e con l’approvazione
della classe o dei delegati stabiliti dalla classe, a cui i ministri
chiamati mostrano buona testimonianza ecclesiastica di dottrina e vita,
con l’approvazione dei membri della congregazione chiamante, come
affermato nell’Articolo 4, con la quale il ministro chiamato sarà
installato con appropriate stipulazioni e preghiere conformemente alla
formula per questo proposito.
Articolo 6
Nessun
ministro sarà libero di servire in istituzioni di misericordia o d’altro
tipo, a meno che vi sia precedentemente ammesso in accordo con i
precedenti articoli, e sarà, non meno che gli altri, soggetto all’Ordine
di Chiesa.
Articolo 7
Nessuno sarà
chiamato al ministero della Parola senza essere stazionato in un luogo
particolare, eccetto che sia mandato a compiere opera di estensione di
chiesa.
Articolo 8
Persone che
non hanno perseguito il corso regolare di studio in preparazione per il
ministero della Parola, e non sono state quindi dichiarate eleggibili
secondo l’Articolo 4, non saranno ammesse al ministero a meno che vi
sia sicurezza dei loro doni eccezionali, pietà, umiltà, modestia,
senso comune e discrezione, ed anche del saper parlare in pubblico.
Quando tali persone presenteranno se stesse per il Ministero, la classe
(se il sinodo approva) li esaminerà prima, ed avrà a che fare con loro
fin quanto riterrà edificante, secondo le regolazioni generali delle
chiese.
Articolo 9
Predicatori
senza incarico fisso, o altri che hanno lasciato qualche setta, non
saranno ammessi al ministero nella chiesa fino a che siano stati
dichiarati eleggibili, dopo attento esame, da parte della classe, con l’approvazione
del sinodo.
Articolo 10
Un ministro,
una volta chiamato legalmente, non può lasciare la congregazione con la
quale è connesso per accettare una chiamata altrove, senza il consenso
del concistoro, insieme coi diaconi, e con la conoscenza di ciò da
parte della classe; similmente nessun’altra chiesa lo può ricevere
fino a che abbia presentato un certificato appropriato di dimissioni
dalla chiesa e dalla classe dove serviva.
Articolo 11
D’altro
canto, il concistoro, in quanto rappresenta la congregazione, sarà
anche vincolato a provvedere al supporto appropriato dei suoi ministri,
e non li dimetterà dal servizio senza la conoscenza e l’approvazione
della classe e dei delegati del sinodo.
Articolo 12
Fintanto che
un ministro della Parola, una volta chiamato come sopra descritto, è
vincolato al servizio della chiesa per la vita, non gli è permesso di
entrare in una vocazione secolare eccetto per ragioni tanto importanti
da ricevere l’approvazione della classe.
Articolo 13
Ministri, che
per ragione d’età, malattia, o altrimenti, sono resi incapaci di
svolgere i doveri del loro Ufficio, riterranno tuttavia l’onore e il
titolo di ministro, e la chiesa che hanno servito provvederà per loro
in modo onorevole nel loro bisogno (similmente per gli orfani e le
vedove dei ministri) dal fondo comune delle chiese, secondo le ordinanze
ecclesiastiche generali in questa materia.
Articolo 14
Se qualche
ministro, per la predetta o qualsiasi altra ragione, è obbligato ad
interrompere il suo servizio per un periodo, il che non avrà luogo
senza l’avviso del concistoro, sarà e rimarrà tuttavia in ogni tempo
soggetto alla chiamata della congregazione.
Articolo 15
Non sarà
permesso a nessuno che negliga il ministero della sua chiesa o che sia
senza un incarico fisso, di predicare indiscriminatamente senza il
consenso e l’autorità del sinodo o della classe. Similmente, non
sarà permesso a nessuno di predicare o amministrare i sacramenti in un’altra
chiesa senza il consenso del concistoro di quella chiesa.
Articolo 16
L’ufficio
di ministro è continuare in preghiera e nel ministero della Parola,
dispensare i sacramenti, vigilare sui suoi fratelli, gli anziani e i
diaconi, come anche la congregazione, ed infine, con gli anziani,
esercitare la disciplina ecclesiastica e fare in modo che ogni cosa sia
fatta con decenza ed in buon ordine.
Articolo 17
Tra i
ministri della Parola sarà mantenuta eguaglianza per quanto riguarda i
doveri del loro ufficio, ed anche in altre materie fin quanto è
possibile, secondo il giudizio del concistoro, e, se necessario, della
classe; la quale eguaglianza sarà anche mantenuta nel caso degli
anziani e dei diaconi.
Articolo 18
L’ufficio
dei professori di Teologia è di esporre le Sacre Scritture e di
vendicare la sana dottrina contro eresie ed errori.
Articolo 19
Le chiese si
impegneranno, fin quanto sia necessario, affinchè vi siano studenti
supportati da loro per essere preparati per il ministero della Parola.
Articolo 20
Agli studenti
che hanno ricevuto permesso secondo la regola in questa materia, e a
persone che secondo l’Articolo 8 sono state giudicate competenti ad
essere preparate per il ministero della Parola, sarà permesso, per la
loro propria preparazione, e così da farsi conoscere alle congregazioni,
di pronunciare una parola di edificazione negli incontri per la pubblica
adorazione.
Articolo 21
I concistori
faranno in modo che vi siano buone scuole Cristiane in cui i genitori
fanno istruire i loro figli secondo le richieste del patto.
Articolo 22
Gli anziani
saranno scelti dal giudizio del concistoro e dei diaconi secondo le
regolazioni per quel proposito stabilite dal concistoro. Nell’osservanza
di queste regole, ogni chiesa sarà libera, a seconda delle sue
circostanze, di dare ai membri un’opportunità di dirigere l’attenzione
a persone adatte, così che il concistoro possa in base a questo o
presentare alla congregazione, per l’elezione, quanti anziani siano
necessari, che essi possano così, dopo che siano da essa approvati, a
meno che sorga qualche ostacolo, essere installati con pubbliche
preghiere e stipulazioni, o presentare un doppio numero alla
congregazione, e in base a ciò installare quello scelto da essa, nella
predetta maniera, conformemente alla formula per questo proposito.
Articolo 23
L’ufficio
degli anziani, oltre a quanto è stato detto nell’Articolo 16 essere
il loro dovere in comune col ministro della Parola, è badare a che i
ministri, insieme con gli altri anziani ed i diaconi, svolgano
fedelmente il loro dovere, e, sia prima che dopo la Cena del Signore,
come tempi e circostanze potrebbero richiedere, per l’edificazione
delle chiese visitare le famiglie della congregazione, particolarmente
per confortare ed istruire i membri, ed anche per esortare altri a
riguardo della religione Cristiana.
Articolo 24
I diaconi
saranno scelti, approvati, ed installati nella stessa maniera di cui è
stato detto a riguardo degli anziani.
Articolo 25
L’ufficio
peculiare ai diaconi è collezionare diligentemente le elemosine ed
altri contributi di carità, e dopo mutuo consiglio, distribuire le
stesse fedelmente e diligentemente ai poveri per come potrebbero
richiedere i loro bisogni; visitare e confortare gli afflitti, e curarsi
a che le elemosine non siano male usate; della qual cosa renderanno
conto al concistoro, ed anche (se qualcuno desideri essere presente)
alla congregazione, quando il concistoro ritenga opportuno.
Articolo 26
In luoghi
dove altri si stanno dedicando alla cura dei poveri, i diaconi
cercheranno una mutua comprensione con loro al fine che le elemosine
possano essere meglio distribuite in mezzo a coloro che ne hanno il
maggior bisogno. Inoltre, renderanno possibile ai poveri fare uso di
istituzioni di misericordia, ed a quel fine faranno richiesta alla
consiglio dei direttori di tali istituzioni di mantenere stretto
contatto con loro. E’ anche desiderabile che i diaconati si assistano
e consultino l’un l’altro, specialmente nel badare ai poveri in tali
istituzioni.
Articolo 27
Gli anziani e
diaconi serviranno due o più anni secondo le regolazioni locali, ed un
numero proporzionato si ritirerà ogni anno. Gli ufficiali uscenti
saranno succeduti da altri, a meno che le circostanze ed il profitto di
qualsiasi chiesa, nell’esecuzione degli Articoli 22 e 24, renda
consigliabile una ri-elezione.
Articolo 28
Il concistoro
baderà a che le chiese per la possessione della loro proprietà, e la
pace e l’ordine dei loro incontri, possano reclamare la protezione
delle autorità; dovrebbe essere ben compreso, tuttavia, che a motivo
della pace e delle possessioni materiali esse non possono mai permettere
che il governo regale di Cristo sopra la Sua chiesa possa essere
minimamente usurpato.
II.
Delle Assemblee Ecclesiastiche
Articolo 29
Tre tipi di
assemblee ecclesiastiche saranno mantenute: il concistoro, la classe, e
il sinodo generale.
Articolo 30
In queste
assemblee saranno trattate soltanto materie ecclesiastiche e questo in
una maniera ecclesiastica. Nelle assemblee maggiori saranno trattate
soltanto materie tali che non possono essere completate nelle assemblee
minori, o tali che pertengano alle chiese dell’ assemblea maggiore in
comune.
Articolo 31
Se qualcuno
protesta che gli è stato fatto torto da una decisione di un’assemblea
minore, avrà il diritto di appello ad una assemblea ecclesiastica
maggiore, e qualsiasi cosa sia concordata da un voto di maggioranza
sarà considerata fissata e vincolante, a meno che sia provata in
conflitto con la Parola di Dio o con gli articoli dell’Ordine di
Chiesa, fintanto che non sia cambiata dal sinodo generale.
Articolo 32
I
procedimenti di tutte le assemblee avranno inizio mediante l’invocazione
del nome di Dio e saranno concluse con ringraziamento.
Articolo 33
Coloro che
sono delegati alle assemblee porteranno con loro le loro credenziali ed
istruzioni, firmate da coloro che li mandano, ed avranno un voto in ogni
materia, eccetto ciò che in particolare concerne le loro persone o
chiese.
Articolo 34
In tutte le
assemblee vi sarà non soltanto un presidente, ma anche un cancelliere
per mantenere una registrazione fedele di tutte le materie importanti.
Articolo 35
L’ufficio
del presidente è affermare e spiegare l’affare da essere trattato,
fare in modo che ognuno osservi dovuto ordine nel parlare, mettere a
tacere i capziosi e coloro che sono veementi nel parlare, e
disciplinarli in maniera appropriata se essi rifiutano di ascoltare.
Inoltre il suo ufficio cesserà quando l’assemblea si alza.
Articolo 36
La classe ha
la stessa giurisdizione sopra il concistoro di quella che il sinodo
generale ha sopra la classe.
Articolo 37
In tutte le
chiese vi sarà un concistoro composto dai ministri della Parola e dagli
anziani, che, almeno nelle congregazioni più grandi, si riunirà, di
regola, una volta al mese. Il ministro della Parola (o i ministri, se ve
ne siano più di uno, in turno) presiederà e regolerà i procedimenti.
Quando il numero degli anziani sia piccolo, i diaconi possono essere
aggiunti al concistoro mediante regolazione locale; ciò sarà
invariabilmente la regola dove il numero è meno di tre.
Articolo 38
In luoghi
dove il concistoro deve essere costituito per la prima volta o di nuovo,
ciò non avrà luogo se non con l’avviso della classe.
Articolo 39
Luoghi dove
non può ancora essere costituito un concistoro saranno posti sotto la
cura di un concistoro vicinante.
Articolo 40
I diaconi si
riuniranno mensilmente, o più frequentemente per come sorge bisogno,
per trattare l’affare riguardante il loro ufficio, invocando il nome
di Dio; i ministri baderanno con attenzione a che ciò sia fatto, e se
necessario saranno presenti.
Articolo 41
Le riunioni
classiche consisteranno di chiese vicinanti che rispettivamente delegano,
con le proprie credenziali, un ministro ed un anziano per incontrarsi in
un tempo e luogo tale per come determinati dal precedente incontro
classico. Tali riunioni saranno tenuti almeno una volta ogni tre mesi, a
meno che grandi distanze rendano ciò sconsigliabile. In queste riunioni
i ministri presiederanno a rotazione, o uno sarà scelto per presiedere;
tuttavia, lo stesso ministro non sarà scelto due volte in successione.
Inoltre, il
presidente, tra le altre cose, porgerà le seguenti domande ai delegati
di ogni chiesa:
1. Le
riunioni di concistoro sono tenute nella vostra chiesa?
2. La
disciplina ecclesiastica è esercitata?
3. Ci si cura
dei poveri e delle scuole Cristiane?
4. Avete
bisogno del giudizio e dell’aiuto della classe per il giudizio
appropriato della vostra chiesa?
Ed infine,
alla seconda, fino all’ultima riunione, e, se necessario, all’ultima
riunione prima del sinodo, saranno scelti dei delegati per prendere
parte al detto sinodo.
Articolo 42
Dove in una
chiesa vi sia più di un ministro, anche coloro non delegati secondo il
precedente Articolo avranno diritto di partecipare alla classe con voto
di consulenza.
Articolo 43
Alla chiusura
delle assemblee classiche e delle altre assemblee maggiori sarà
esercitata censura su coloro che nella riunione hanno commesso qualcosa
degna di punizione, o hanno disprezzato l’ammonizione delle assemblee
minori.
Articolo 44
La classe
autorizzerà almeno due dei suoi ministri più anziani, con più
esperienza, e maggiormente competenti, a visitare tutte le chiese una
volta all’anno e a badare se il ministro e il concistoro svolgono
fedelmente i doveri del loro ufficio, aderiscono alla sana dottrina,
osservano in tutte le cose l’ordine adottato, e promuovono
appropriatamente, per quanto sta in loro, attraverso parole ed opere, l’edificazione
della congregazione, in particolare della gioventù, al fine che possano
ammonire fraternamente in tempo coloro che sono stati negligenti in
qualsiasi cosa, e possano con il loro avviso ed assistenza aiutare a
dirigere tutte le cose alla pace, edificazione, e più grande profitto
delle chiese. Ed ogni classe può far continuare questi visitatori in
servizio fin quando ritiene opportuno, eccetto dove i visitatori stessi
richiedano di essere rilasciati per ragioni di cui le classe giudicherà.
Articolo 45
Sarà il
dovere della classe e del sinodo generale di fornire alla riunione
successiva le minute di quella precedente.
Articolo 46
Istruzioni
concernenti materie da essere considerate in assemblee maggiori non
saranno scritte fino a quando le decisioni di precedenti sinodi che
toccano questi punti siano state lette, così che ciò che è stato
deciso una volta non sia proposto di nuovo, a meno che non sia ritenuta
necessaria una revisione.
Articolo 47
(Ogni anno [o
se ve n’è bisogno più spesso] quattro o cinque o più classi
vicinanti si incontreranno come sinodo particolare, a cui ogni classe
delegherà due ministri e due anziani. Alla chiusura sia del sinodo
particolare che di quello generale, a qualche chiesa sarà dato il
potere di determinare con l’avviso della classe il tempo e il luogo
del prossimo sinodo.)
Articolo 48
(Ogni sinodo
sarà libero di sollecitare e mantenere corrispondenza con il suo sinodo
o sinodi vicinanti nella maniera che essi giudicheranno maggiormente
contribuente all’edificazione generale.)
Articolo 49
Ogni sinodo
delegherà alcuni per eseguire ogni cosa ordinata dal sinodo [generale]
sia per quanto pertiene il governo e le rispettive classi sotto di esso,
e similmente per sovrintendere insieme o in un numero più piccolo tutte
le esaminazioni di futuri ministri. E, inoltre, in tutte le altre
eventuali difficoltà essi estenderanno aiuto alle classi affinchè
propria unità, ordine, e sana dottrina possano essere mantenute e
stabilite. Esse terranno anche un registro appropriato di tutte le loro
azioni per riportarle al sinodo, e se sia richiesto, per darne ragioni.
Essi non saranno inoltre esonerati dal loro servizio prima e fino a che
il sinodo stesso li esoneri.
Articolo 50
Ordinariamente
il sinodo generale si riunirà annualmente. A questo sinodo saranno
delegati tre ministri e tre anziani da ogni classe. Se diviene
necessario nell’opinione di almeno tre classi di convocare una
riunione di sinodo entro due anni, la chiesa locale designata per questo
proposito determinerà tempo e luogo.
Articolo 51
L’opera
missionaria della chiesa è regolata dal sinodo generale in un ordine di
missione.
Articolo 52
Quando nelle
chiese sono parlate lingue differenti, le necessarie traduzioni saranno
fatte nelle assemblee ecclesiastiche e nella pubblicazione di
raccomandazioni, istruzioni, e decisioni.
III.
Delle Dottrine, dei Sacramenti, ed Altre Cerimonie
Articolo 53
I ministri
della Parola di Dio e similmente i professori di Teologia (la qual cosa
concerne gli altri professori e gli insegnanti di scuola)
sottoscriveranno le Tre Formule di Unità, ovvero, la Confessione
di Fede Belga, il Catechismo di Heidelberg, e i Canoni di
Dordrecht, 1618-’19, ed i ministri della Parola che rifiutano di
farlo saranno de facto sospesi dal loro ufficio dal concistoro o
classe fino che ne avranno dato piena affermazione, e se persistono
ostinatamente nel rifiutarsi, saranno deposti dal loro ufficio.
Articolo 54
Similmente
gli anziani e diaconi sottoscriveranno le premenzionate Formule di
Unità.
Articolo 55
Per
respingere false dottrine ed errori che si moltiplicano estremamente
mediante scritti eretici, i ministri e gli anziani useranno i mezzi dell’insegnamento,
della confutazione, dell’avvertimento, e dell’ammonizione, tanto nel
ministero della Parola quanto nell’insegnamento Cristiano e nelle
visite familiari.
Articolo 56
Il patto di
Dio sarà sigillato ai figli dei Cristiani mediante il battesimo, appena
la sua amministrazione è fattibile, nella pubblica assemblea quando la
Parola di Dio è predicata.
Articolo 57
I ministri
faranno il loro massimo affinchè il padre presenti suo figlio per il
battesimo.
Articolo 58
Nella
cerimonia del battesimo, sia dei bambini che degli adulti, il ministro
userà le rispettive formule redatte per l’amministrazione di questo
sacramento.
Articolo 59
Gli adulti
sono attraverso il battesimo incorporati nella chiesa Cristiana, e sono
accettati come membri della chiesa, e sono quindi obbligati a
partecipare alla Cena del Signore, cosa che prometteranno di fare al
loro battesimo.
Articolo 60
I nomi di
coloro battezzati, insieme con quelli dei genitori, e similmente la data
di nascita e di battesimo, saranno registrate.
Articolo 61
Nessuno sarà
ammesso alla Cena del Signore se non coloro che, secondo l’uso della
chiesa con cui si uniscono, abbiano fatto una confessione della
religione Riformata, oltre ad essere reputati essere di un pio cammino,
senza il quale coloro che provengono da altre chiese non saranno ammessi.
Articolo 62
Ogni chiesa
amministrerà la Cena del Signore nella maniera giudicata maggiormente
contribuente all’edificazione, fermo restante, tuttavia, che le
cerimonie esteriori come prescritte nella Parola di Dio non siano
cambiate e ogni superstizione sia evitata, e che alla conclusione del
sermone e delle preghiere usuali, sia letta la Formula per l’Amministrazione
della Cena del Signore, insieme con la preghiera per quel proposito.
Articolo 63
La Cena del
Signore sarà amministrata almeno ogni due o tre mesi.
Articolo 64
L’amministrazione
della Cena del Signore avrà luogo solo dove vi è supervisione di
anziani, secondo l’ordine ecclesiastico, ed in una riunione pubblica
della congregazione.
Articolo 65
I funerali
non sono affari ecclesiastici, ma familiari, e saranno condotti di
conseguenza.
Articolo 66
In tempo di
guerra, pestilenza, calamità nazionali, ed altre grandi afflizioni, la
cui pressione è sentita nelle chiese, è conveniente che le classi
proclamino un giorno di preghiera.
Articolo 67
Le chiese
osserveranno il giorno di Domenica.
Articolo 68
I ministri
nel giorno di Domenica spiegheranno brevemente la somma di dottrina
Cristiana compresa nel Catechismo di Heidelberg in modo che per
quanto possibile la spiegazione sarà completata annualmente, secondo la
divisione del catechismo stesso per quel proposito.
Articolo 69
Nelle chiese
saranno cantati soltanto i 150 Salmi di Davide.
Articolo 70
I concistori
baderanno a che coloro che si sposano si sposino nel Signore, che sia in
una cerimonia privata o in un servizio d’adorazione ufficiale. Quando
la solennizzazione del matrimonio ha luogo in un servizio d’adorazione
ufficiale, sarà usata la formula adottata per quel proposito.
IV.
Della Censura e dell’Ammonizione Ecclesiastica
Articolo 71
Dal momento
che la disciplina Cristiana è di natura spirituale, e non esenta
nessuno dalla processo o punizione civile da parte delle autorità,
così anche accanto alla punizione civile vi è bisogno di censure
ecclesiastiche, per riconciliare il peccatore con la chiesa e il suo
prossimo e rimuovere l’offesa dalla chiesa di Cristo.
Articolo 72
In caso
qualcuno erri in dottrina o offenda in condotta, fintanto che il peccato
è di carattere privato, e non fornisce offesa pubblica, sarà seguita
la regola chiaramente prescritta da Cristo in Matteo 18.
Articolo 73
Peccati
segreti di cui il peccatore si ravvede, dopo essere stati
ammoniti da una persona in private o in presenza di due o tre testimoni,
non saranno portati dinanzi al concistoro.
Articolo 74
Se qualcuno,
essendo stato ammonito in amore a riguardo di un peccato segreto da due
o tre persone, non presta ascolto, o altrimenti ha commesso un peccato
pubblico, la materia sarà riportata al concistoro.
Articolo 75
La
riconciliazione di tutti i peccati che per loro natura sono di carattere
pubblico, o sono divenuti pubblici a motivo del fatto che l’ammonizione
della chiesa è stata disprezzata, avrà luogo (in base a sufficiente
evidenza di ravvedimento) nella maniera che il concistoro riterrà
contribuente all’edificazione della chiesa. Se in casi particolari
ciò avrà luogo in pubblico, quando vi è una differenza di opinione a
riguardo d’essi nel concistoro, ciò sarà considerato con l’avviso
di due chiese vicinanti o della classe.
Articolo 76
Coloro che
rigettano ostinatamente l’ammonizione del concistoro, e similmente
coloro che hanno commesso un peccato pubblico o altrimenti grave,
saranno sospesi dalla Cena del Signore. E se, essendo stati sospesi,
dopo ripetute ammonizioni, non mostrano segni di ravvedimento, il
concistoro alla fine procederà al rimedio estremo, ovvero, la scomunica,
conformemente alla formula adottata per quel proposito secondo la Parola
di Dio. Ma nessuno sarà scomunicato se non con l’avviso della classe.
Articolo 77
Dopo la
sospensione dalla Tavola del Signore, e susseguenti ammonizioni, e prima
di procedure alla scomunica, l’ostinazione del peccatore sarà resa
pubblicamente nota alla congregazione, l’offesa spiegata, insieme con
la cura conferitagli, in rimprovero, sospensione dalla Cena del Signore,
e ripetuta ammonizione, e la congregazione sarà esortata a parlargli e
a pregare per lui. Vi saranno tre ammonizioni del genere. Nella prima il
nome del peccatore non sarà menzionato così che possa in un certo qual
modo risparmiato. Nella seconda, con l’avviso della classe, il suo
nome sarà menzionato. Nella terza la congregazione sarà informata che
(a meno che si ravveda) sarà escluso dalla comunione della chiesa,
così che la sua scomunica, in caso rimanga ostinato, possa aver luogo
con la tacita approvazione della chiesa. L’intervallo tra le
ammonizioni sarà lasciato alla discrezione del concistoro.
Articolo 78
Ogni
qualvolta chiunque sia stato scomunicato desidera di venir riconciliato
alla chiesa nella via del ravvedimento, ciò sarà annunciato alla
congregazione, o prima della celebrazione della Cena del Signore, o in
qualche altro momento opportuno, così che (fintanto che nessuno sia in
grado di menzionare qualcosa di contrario contro di lui) egli possa con
la professione della sua conversione essere pubblicamente ristabilito,
secondo la formula per quel proposito.
Articolo 79
Quando
ministri della Parola divina, anziani, o diaconi, hanno commesso qualche
peccato pubblico, grave, la qual cosa è una disgrazia alla chiesa, o
sono degni di punizione da parte delle autorità, gli anziani e i
diaconi, mediante precedente sentenza del loro concistoro e della chiesa
più vicina, saranno immediatamente sospesi o espulsi dal loro ufficio,
ma i ministri saranno soltanto sospesi. Se questi ultimi debbano essere
interamente deposti dall’ufficio, ciò sarà soggetto al giudizio
della classe, con l’avviso dei delegati del sinodo menzionato nell’Articolo
11.
Articolo 80
Inoltre, tra
i peccati gravi, che sono degni di essere puniti con sospensione o
deposizione dall’ufficio, questi sono i principali: falsa dottrina o
eresia, pubblico scisma, pubblica blasfemia, simonia, infedele
diserzione d’ufficio o intrusione in quello di un altro, spergiuro,
adulterio, fornicazione, ladrocinio, atti di violenza, ubriachezza
abituale, rissare, sporco guadagno; in breve, tutti i peccati e le gravi
offese che rendono i perpetratori infami dinanzi al mondo, e che in
qualsiasi membro privato della chiesa sarebbero considerati degni di
scomunica.
Articolo 81
I ministri
della Parola, gli anziani, e i diaconi, prima delle celebrazione della
Cena del Signore eserciteranno censura Cristiana tra se stessi, ed in
uno spirito amichevole si ammoniranno l’un l’altro per quanto
riguarda lo svolgimento del loro ufficio.
Articolo 82
A coloro che
si spostano dalla congregazione, una lettera o testimonianza concernente
la loro professione e condotta sarà data dal concistoro, firmata da
due; o nel caso di lettere, che sono date sotto il sigillo della chiesa,
firmata da uno.
Articolo 83
Inoltre, ai
poveri, che si spostano per ragioni sufficienti, sarà dato dai diaconi
denaro sufficiente per come essi ritengono adeguato. Il concistoro ed i
diaconi, tuttavia, baderanno a che non siano troppo inclinati ad
alleviare le loro chiese dai poveri, con cui appesantirebbero senza
necessità altre chiese.
Articolo 84
Nessuna
chiesa signoreggerà in alcun modo su altre chiese, nessun ministro su
altri ministri, nessun anziano o diacono su altri anziani o diaconi.
Articolo 85
Chiese le cui
usanze differiscono dalle nostre meramente in non-essenziali non saranno
rigettate.
Articolo 86
Questi
articoli, relative all’ordine legale della chiesa, sono stati redatti
ed adottati per comune consenso in maniera tale, che essi (se il
profitto delle chiese richiede altrimenti) possono e dovrebbero essere
alterati, aumentati o diminuiti. Tuttavia, nessuna congregazione o
classe particolare sarà libera di fare così, ma mostreranno ogni
diligenza nell’osservarli, fino a che sia altrimenti ordinato dal
sinodo generale.
Per
altre risorse in italiano, clicca qui.